Art. 1

In vigore dal 15 dic 2009
Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato: 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1.bis   Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione a norma del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*1). L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio dell'Unione. (*1)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;" 2) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione: a) modifica l'allegato I sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni; b) modifica l'allegato I BIS e l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; c) modifica l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; d) modifica l'allegato IV sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni; e) modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio.»; 3) l'allegato I BIS è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 4) l'allegato II è sostituito dal testo che figura all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1228:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo