Art. 1
In vigore dal 15 dic 2009
Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:
1)
all'articolo 3, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1.bis Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione a norma del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*1). L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio dell'Unione.
(*1)
GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;"
2)
all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione:
a)
modifica l'allegato I sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;
b)
modifica l'allegato I BIS e l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
c)
modifica l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
d)
modifica l'allegato IV sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;
e)
modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio.»;
3)
l'allegato I BIS è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
4)
l'allegato II è sostituito dal testo che figura all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:1228:oj#art-1