Art. 1
In vigore dal 7 dic 2009
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico, attualmente classificato al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90), originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile per il prodotto di cui al paragrafo 1, è la seguente:
Società
Aliquota del dazio antidumping (EUR/t)
Codice addizionale TARIC
Gaoping Chemical Industry Co. Ltd
160
A442
Linzi Organic Chemical Inc.
84
A440
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Ltd.
97
A441
Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd.
156
A484
Tutte le altre società
250
A999
3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio indicate per le quattro società di cui al paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti previsti dall’allegato del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
5. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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