Art. 1
Ammissibilità dei pagamenti
In vigore dal 4 dic 2009
Il regolamento (CE) n. 968/2006 è così modificato:
1)
all’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
«In deroga al primo comma, lettera b), su richiesta motivata dell’impresa di cui trattasi, gli Stati membri possono prorogare, non oltre il 30 settembre 2011, il termine fissato alla medesima lettera. In tal caso, l’impresa presenta un piano di ristrutturazione modificato a norma dell’articolo 11.»;
2)
all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le misure e gli interventi previsti dal programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2011.»;
3)
all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il primo pagamento è effettuato nel settembre 2007. L’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio a taluni Stati membri sono pagati entro e non oltre il 30 settembre 2012.»;
4)
all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2012.»;
5)
all’articolo 24, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 giugno 2012, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione finale che confronta le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute con quelli previsti nei piani di ristrutturazione, nei programmi di ristrutturazione nazionali e nei piani aziendali, giustificando eventuali discrepanze.»;
6)
al capo V è aggiunto il seguente articolo 22 ter:
«Articolo 22 ter
Ammissibilità dei pagamenti
Sono ammissibili al finanziamento comunitario solo le spese pagate dallo Stato membro al beneficiario entro e non oltre il 30 settembre 2012.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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