Art. 1

Pagamenti per carni ovine e caprine nel 2009

In vigore dal 30 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue: 1) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al fine di assicurare che gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della PAC attualmente iscritti nella rubrica 2 dell’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (*1) rispettino i massimali annuali fissati nella decisione 2002/929/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, riguardanti le conclusioni della sessione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002 (*2), si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell’ambito della rubrica 2, maggiorate degli importi fissati all’articolo 190 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, degli importi fissati agli articoli 134 e 135 e degli importi di cui all’articolo 136 del presente regolamento e prima dell’applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di un margine di 300 000 000 EUR al di sotto di tale massimale. (*1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1." (*2)   GU L 323 del 28.11.2002, pag. 48.»;" 2) all’articolo 41 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Se uno Stato membro applica gli articoli 59 o 63, esso può, sulla base di criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, prevedere che in caso di vendita, concessione o scadenza di tutto o parte di un affitto di un’azienda, o di diritti al premio, taluni o tutti i diritti all’aiuto o tutto o parte dell’aumento nel valore dei diritti all’aiuto da assegnare all’agricoltore in questione sono riversati nella riserva nazionale qualora l’assegnazione o l’aumento portassero a un profitto eccezionale per l’agricoltore in questione. I criteri comprendono almeno: a) una durata minima per l’affitto; b) il periodo in cui la vendita o la concessione o la scadenza dell’affitto possono essere ritenuti portare a un profitto eccezionale. Tale periodo inizia non prima della data di inizio del pertinente periodo di riferimento per il disaccoppiamento e termina non oltre la data in cui all’agricoltore interessato è stato reso noto il disaccoppiamento e le pertinenti condizioni; c) la percentuale del pagamento ricevuto che viene riversato nella riserva nazionale.»; 3) l’articolo 51 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri che si sono avvalsi dell’opzione di cui al titolo III, capo 5, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale possono applicare il primo e secondo comma allo stesso livello regionale.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Qualsiasi Stato membro che si avvalga della possibilità di cui al quinto comma del paragrafo 1 comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2009, le seguenti informazioni: a) la ripartizione per regione degli importi previsti dalla misura o dalle misure in questione per gli anni dal 2010 al 2012 in base a criteri obiettivi; b) i dati statistici e di altro tipo utilizzati per stabilire gli importi di cui alla lettera a). Gli Stati membri rispondono entro un mese alle eventuali richieste della Commissione di ulteriori chiarimenti riguardo alle informazioni trasmesse. La Commissione utilizza gli importi di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo come base per fissare il massimale degli Stati membri interessati per ciascuno dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.»; 4) all’articolo 64, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti: «In deroga al terzo comma, quando un agricoltore del settore interessato non detiene alcun diritto all’aiuto ma dichiara un numero di diritti all’aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato, gli viene assegnato un numero di diritti all’aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di ettari ammissibili da esso dichiarati e il numero di diritti all’aiuto in affitto da esso dichiarati. Il valore dei diritti assegnati è stabilito dividendo l’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 per il numero di diritti da assegnare. Tuttavia, il valore di ciascun diritto assegnato non deve superare i 5 000 EUR. Al fine di assicurare la totale assegnazione dell’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1 dopo l’applicazione del quarto comma del presente paragrafo, all’agricoltore del settore interessato sono assegnati diritti all’aiuto per un valore massimo per diritto di 5 000 EUR. In deroga all’articolo 35, tali dritti all’aiuto danno diritto a un sostegno annuo nell’ambito del regime di pagamento unico senza alcuna dichiarazione degli ettari corrispondenti. Tuttavia, il numero di diritti all’aiuto attivati mediante il ricorso a tale deroga in un determinato anno non supera il numero di diritti all’aiuto attivati dall’agricoltore ai sensi dell’articolo 35. Detta deroga cessa di applicarsi dal primo anno in cui e nella misura in cui l’agricoltore del settore interessato dichiara ettari ammissibili sufficienti per l’attivazione dei diritti all’aiuto o di parte di essi ai sensi dell’articolo 35. Tali diritti all’aiuto sono attivati sugli ettari ammissibili disponibili prima di qualsiasi trasferimento di diritti all’aiuto all’agricoltore, dopo l’assegnazione dei diritti all’aiuto conformemente alla prima frase del presente comma. Nel caso del trasferimento dei diritti all’aiuto risultante dal quinto comma del presente paragrafo, diverso dalla successione o dall’anticipo di successione o come conseguenza di una modifica dello status giuridico, si applica l’articolo 35 se il cessionario attiva quei diritti all’aiuto.»; 5) all’articolo 67, il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente: «2.   Gli Stati membri che si sono avvalsi, unicamente in alcune parti del loro territorio, dell’opzione di cui al titolo III, capo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale possono applicare il presente articolo allo stesso livello regionale. Qualsiasi Stato membro che si avvalga della possibilità di cui al primo comma comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2009, le seguenti informazioni: a) la ripartizione per regione degli importi previsti dalla misura o dalle misure in questione per gli anni dal 2010 al 2012 in base a criteri obiettivi; b) i dati statistici e di altro tipo utilizzati per stabilire gli importi di cui alla lettera a). Gli Stati membri rispondono entro un mese alle eventuali richieste della Commissione di ulteriori chiarimenti riguardo alle informazioni trasmesse. La Commissione utilizza gli importi di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo come base per adeguare i massimali nazionali di cui all’articolo 40 per gli Stati membri interessati come previsto dal presente articolo.»; 6) l’articolo 69 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Il termine del 1o agosto 2009 menzionato nel comma precedente è sostituito dalla data del 1o gennaio 2010 qualora Stati membri decidano di concedere a partire dal 2010 il sostegno previsto all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento a favore degli agricoltori del settore lattiero, purché, in deroga all’articolo 69, paragrafo 6, di detto regolamento, tale sostegno sia finanziato utilizzando unicamente gli importi della riserva nazionale.»; b) al paragrafo 5 il primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al paragrafo 4, negli anni civili dal 2010 al 2013, nel caso in cui uno Stato membro abbia concesso aiuti per quanto riguarda le vacche nutrici conformemente all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 senza avere applicato l’opzione di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento e, a tal fine, abbia utilizzato più del 50 % degli importi fissati ai sensi dell’articolo 69 di tale regolamento per il settore delle carni bovine, il limite di cui al paragrafo 4 del presente articolo è fissato al 6 % del massimale nazionale di detto Stato membro di cui all’articolo 40 del presente regolamento. Inoltre, nel caso in cui oltre il 60 % della produzione di latte di uno Stato membro avvenga a nord del 62o parallelo, detto limite è fissato al 10 % del massimale nazionale di detto Stato membro di cui all’articolo 40 del presente regolamento.»; 7) all’articolo 131, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Il termine del 1o agosto 2009 di cui al primo comma è sostituito dalla data del 1o gennaio 2010 qualora nuovi Stati membri decidano di concedere a partire dal 2010 il sostegno previsto all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), a favore degli agricoltori del settore lattiero, purché tale sostegno sia finanziato conformemente al paragrafo 3, lettera a) di detto articolo.»; 8) al titolo VII, capo 2, è inserito l’articolo seguente: «Articolo 146 bis Pagamenti per carni ovine e caprine nel 2009 Nel 2009 gli Stati membri che hanno concesso i pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine conformemente al titolo III, capo 5, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono trattenere fino al 50 % della componente “massimali nazionali” di cui all’articolo 41 del presente regolamento corrispondente ai pagamenti per carni ovine e caprine elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/03. In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro interessato versa agli agricoltori un pagamento supplementare nel 2009. Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini alle condizioni previste nel titolo IV, capo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; 9) all’articolo 146, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Continuano tuttavia ad applicarsi per il 2009 l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 64, paragrafo 2, gli articoli 66, 68, 68 bis, 68 ter e 69, l’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e i capi 1 (frumento duro), 5 (colture energetiche), 7 (premio per i prodotti lattiero-caseari) 10 (pagamenti per superficie per i seminativi), 10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti per superficie per il luppolo) del titolo IV del suddetto regolamento.»
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