Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
1)
l’allegato I è così modificato:
a)
nella parte 1, sono soppresse le menzioni dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia;
b)
nella parte 2, è inserita la seguente menzione:
«Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999
»;
2)
all’allegato II, parte 1, sono inserite le seguenti menzioni:
«Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*1)
Montenegro (*1)
Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (*1)
(*1) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.»
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(*1) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.»
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(*1) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.»
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Storico versioni
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