Art. 1

In vigore dal 30 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato: 1) l’allegato I è così modificato: a) nella parte 1, sono soppresse le menzioni dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia; b) nella parte 2, è inserita la seguente menzione: «Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 »; 2) all’allegato II, parte 1, sono inserite le seguenti menzioni: «Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*1) Montenegro (*1) Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (*1) (*1)  L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.» " (*1)  L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.» " (*1)  L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1244:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo