Art. 22

Disposizioni finali

In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni finali Il presente regolamento non osta all'applicazione: a) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi; b) dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (7), del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (8), e del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (9). Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi antidumping; c) di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.
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