Art. 16

Visite di verifica

In vigore dal 30 nov 2009
Visite di verifica 1.   La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può non essere svolta. 2.   Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi, formalmente avvisati, di detti paesi. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate. 3.   Le imprese interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute. 4.   Nelle inchieste svolte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.
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