Art. 7
Identificazione nella catena di fornitura
In vigore dal 30 nov 2009
Identificazione nella catena di fornitura
Su richiesta di un'autorità competente:
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le persone responsabili identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico;
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il distributore identifica il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito.
Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.
Storico versioni
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