Art. 7

Identificazione nella catena di fornitura

In vigore dal 30 nov 2009
Identificazione nella catena di fornitura Su richiesta di un'autorità competente: — le persone responsabili identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico; — il distributore identifica il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito. Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.
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