Art. 30
Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto
In vigore dal 30 nov 2009
Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto
Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la documentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 2 e se le informazioni ivi contenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico.
Le autorità competenti richiedenti devono motivare la loro richiesta.
In seguito a tale richiesta le autorità competenti eseguono quanto prima e alla luce del grado di urgenza la verifica ed informano l'autorità competente richiedente in merito ai risultati.
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