Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:
1)
all', paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere e), f), g) e h):
«e) “sede principale di attività”: la sede centrale o la sede legale dell'impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;
f) “articolo”: qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili;
g) “ETSO”: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall'Agenzia al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;
h) “EPA”: European Part Approval. Lo «European Part Approval» significa che l'articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»;
2)
all'articolo 3, paragrafo 5, il riferimento «21A.112» è sostituito da «21A.112A»;
3)
all'articolo 5 è aggiunto il seguente punto 5:
«5. In deroga al paragrafo 1, le imprese di produzione approvate in conformità della sezione A dei capitoli F e G dell'allegato (parte-21) al presente regolamento, possono continuare a rilasciare certificati di messa in servizio o dichiarazioni di conformità utilizzando il modulo 1 AESA, primo rilascio, come stabilito all'appendice I dell'allegato (parte-21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, fino al 28 settembre 2010.»;
4)
l'allegato (parte-21) è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:1194:oj#art-1