Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
Quando lo Stato membro di rimborso esige la descrizione dell’attività economica del richiedente ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, le informazioni vengono fornite al quarto livello dei codici NACE Rev. 2, conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006.
Storico versioni
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