Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
I centri d’intervento di cui all’ del regolamento (CE) n. 670/2009 sono elencati all’allegato del presente regolamento.
Gli indirizzi dei locali di ammasso di ciascun centro d’intervento e le informazioni dettagliate relative a questi locali e ai centri d’intervento sono comunicate agli utenti mediante una comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).
Le modifiche e gli aggiornamenti di tali informazioni sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 670/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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