Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
Per la campagna di commercializzazione 2009/2010, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l’allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:
—
Danimarca
95,2 tonnellate,
—
Irlanda
0 tonnellate,
—
Grecia
0 tonnellate,
—
Italia
0 tonnellate,
—
Lussemburgo
0 tonnellate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1172:oj#art-1