Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
1)
nell’allegato I il termine «Boro» è aggiunto al punto 2 dell’elenco;
2)
l’allegato II è sostituito dall’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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