Art. 1

Verifica della validità delle domande da parte degli Stati membri

In vigore dal 30 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 353/2008 della Commissione è così modificato: 1) L'articolo 7 bis seguente è inserito dopo l'articolo 7. «Articolo 7 bis Verifica della validità delle domande da parte degli Stati membri 1.   A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, gli Stati membri verificano la validità delle domande prima di metterle a disposizione dell'Autorità. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità nazionale competente verifica che le domande presentate a norma degli articoli 15 o 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006 contengano gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento. 3.   L'autorità nazionale competente si accerta inoltre che: i) per le domande presentate a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 l'indicazione sulla salute si riferisca alla riduzione di un rischio di malattia o allo sviluppo e alla salute dei bambini; ii) per le domande presentate a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006 l'indicazione sulla salute sia un'indicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5 di tale regolamento, ad eccezione delle indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.»; 2) l'articolo 7 ter seguente è inserito dopo l'articolo 7 bis. «Articolo 7 ter Ritiro delle domande 1.   Una domanda presentata a norma degli articoli 15 o 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006 può essere ritirata dal richiedente fino al momento in cui l'Autorità adotta il proprio parere a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 o dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. 2.   Una richiesta di ritiro di una domanda deve essere presentata all'autorità nazionale competente dello Stato membro cui era stata presentata la domanda stessa in conformità con l'articolo 15, paragrafo 2 o l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006. 3.   L'autorità nazionale competente informa immediatamente l'Autorità, la Commissione e gli altri Stati membri del ritiro. Solo il ritiro di una domanda alle condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo mette fine alla procedura.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1169:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo