Art. 1

In vigore dal 30 nov 2009
L’indicazione sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non va inserita nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Può tuttavia continuare ad essere impiegata per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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