Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato al presente regolamento non vanno inserite nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Tuttavia, le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006 figuranti nell’allegato del presente regolamento possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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