Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009

In vigore dal 30 nov 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 L’allegato II del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato: 1) nella sezione B, punto 4, lettera a), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «Tuttavia, vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere elaborati in modo tradizionale utilizzando, quali componenti della partita (cuvée), vini ottenuti dalle uve della varietà “Glera” raccolte nelle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;» 2) la sezione C è così modificata: a) il testo del punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Tuttavia, le partite (cuvées) destinate all’elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta “Prosecco”, “Conegliano Valdobbiadene — Prosecco” e “Colli Asolani — Prosecco” o “Asolo — Prosecco” ed elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.»; b) al punto 9, lettera a), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «A titolo di deroga, un vino spumante di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta può essere ottenuto utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), vini ottenuti da uve della varietà “Glera” raccolte nelle regioni delle denominazioni di origine “Prosecco”, “Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco”, “Colli Asolani — Prosecco” e “Asolo — Prosecco”;»; 3) nell’appendice 1, il termine «Glera» è inserito dopo il termine «Girò N» e il termine «Prosecco» è soppresso.
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