Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:
1)
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1. “convenzione Marpol 73/78”: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978, nella sua versione aggiornata;
2. “petroliera”: nave cisterna per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1.5 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;
3. “portata lorda”: portata lorda quale definita nella regola 1.23 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;
4. “petroliera di categoria 1”: petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che non soddisfi i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;
5. “petroliera di categoria 2”: petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che soddisfi i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78; ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/ PL);
6. “petroliera di categoria 3”: petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, ma inferiore alla portata lorda specificata nelle definizioni di cui ai punti 4 e 5;
7. “petroliera monoscafo”: petroliera che non soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;
8. “petroliera a doppio scafo”:
a)
petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78 ovvero ai requisiti prescritti dalla regola 20.1.3 del medesimo allegato; oppure
b)
petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate, ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o di spazi a doppio fondo rispondenti ai requisiti di cui alla regola 19.6.1 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78, nonché di cisterne o di spazi laterali sistemati conformemente alla regola 19.3.1 e rispondenti al requisito in materia di distanza w di cui alla regola 19.6.2;
9. “età”: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;
10. “combustibili pesanti per motori diesel”: combustibili per motori diesel quali definiti dalla regola 20 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;
11. “oli combustibili”: distillati pesanti o residui del petrolio greggio o miscele di tali prodotti, quali definiti dalla regola 20 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78;
12. “prodotti petroliferi pesanti”:
a)
petrolio greggio con una densità, alla temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m3
(*1);
b)
prodotti petroliferi diversi dal petrolio greggio, con una densità, alla temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m3 o con una viscosità cinematica, alla temperatura di 50 °C, superiore a 180 mm2/s (*2);
c)
bitume e catrame e relative emulsioni.
(*1) Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7."
(*2) Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.»;"
2)
all’articolo 4, paragrafo 2, il riferimento al «paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» è sostituito dal riferimento alla «regola 20.1.3 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78»;
3)
all’articolo 7, i riferimenti al «paragrafo 5 della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» sono sostituiti dai riferimenti alla «regola 20.5 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78»;
4)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
nel paragrafo 2:
i)
il riferimento al «paragrafo 5 della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» è sostituito dal riferimento alla «regola 20.5 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78»;
ii)
il riferimento al «paragrafo 8(b) della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» è sostituito dal riferimento alla «regola 20.8.2 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78»;
b)
nel paragrafo 3 il riferimento al «paragrafo 8(a) della regola riveduta 13G dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78» è sostituito dal riferimento alla «regola 20.8.1 dell’allegato I della convenzione Marpol 73/78».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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