Art. 1
Misure tecniche transitorie
In vigore dal 27 nov 2009
Misure tecniche transitorie
1. I punti 1, 2, 3 (compresi 3.1-3.2), 4 (compresi 4.1-4.2), 5, 5 ter (compresi 5 ter.1-5 ter.2), 6 (compresi 6.1-6.8), 7 (compresi 7.1-7.5), 8 (compresi 8.1-8.3), 9 (compresi 9.1-9.12), 9 bis (compresi 9 bis.1-9 bis.9), 12 (compresi 12.1-12.2), 15 (compresi 15.1-15.9), 16, 17, 18, 20 e 24 dell’allegato III e le appendici dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 si applicano fino al 30 giugno 2011.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a)
i)
al punto 6, al punto 6.8, secondo paragrafo, ai punti 9.3, 9.6 e 9.8 l’anno «2009» è sostituito da «2010»;
ii)
al punto 3.2, al punto 6.7, primo paragrafo, al punto 6.8, primo paragrafo al punto 18, le parole «nel 2009» sono sostituite con «dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011»;
iii)
ai punti 6.2, 7.1 e 8.1, l’anno «2009» è soppresso;
iv)
al punto 6.1 le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite da «30 giugno 2011»;
v)
al punto 6.7, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione una relazione preliminare sull’ammontare totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione del 2010 non oltre il 30 giugno 2010, mentre per quanto concerne il programma di osservazione del 2011 gli Stati membri sottopongono alla Commissione la relazione preliminare entro il 30 giugno 2011. Una relazione finale riguardante il 2010 sarà presentata entro il 1o febbraio 2011.»;
b)
al punto 5 ter, le parole «nel Mare del Nord e nello Skagerrak» sono sostituite da «in tutte le zone CIEM»;
c)
il punto 6.3 è sostituito dal testo seguente:
«6.3.
In deroga ai punti 6.1 e 6.2, sono autorizzate le attività di pesca con l’impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzatura meccanizzata per la tecnica della “jogging”, sciabiche e ciancioli da riva nonché nasse nelle zone e nei periodi specificati purché:
i)
non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi di pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzatura meccanizzata per la tecnica della “jogging” e nasse; e
ii)
non sia tenuto a bordo, sbarcato o portato a riva pesce diverso dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal salmone, dai molluschi e dai crostacei.»;
d)
al punto 6 è aggiunto il punto seguente:
«6.9.
Gli Stati membri possono introdurre misure più restrittive, comprese zone di divieto, al fine di applicare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1342/2008 nei confronti delle navi battenti la loro bandiera.»;
e)
al punto 7 nel titolo sono soppresse le parole «nella zona VIa» ed è aggiunto il seguente punto:
«7.6.
Durante il periodo dal 15 febbraio al 15 aprile sia nel 2010 che nel 2011 è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate:
Punto n.
Latitudine
Longitudine
1
60° 58′ 76 N
27° 27′ 32 O
2
60° 56′ 02 N
27° 31′ 16 O
3
60° 59′ 76 N
27° 43′ 48 O
4
61° 03′ 00 N
27° 39′ 41 O»;
f)
al punto 15 le coordinate per l’Hatton Bank e il Logachev Mound si leggono come segue:
«Hatton Bank:
Punto n.
Latitudine
Longitudine
1
59° 26′ N
014° 30′ O
2
59° 12′ N
015° 08′ O
3
59° 01′ N
017° 00′ O
4
58° 50′ N
017° 38′ O
5
58° 30′ N
017° 52′ O
6
58° 30′ N
018° 22′ O
7
58° 03′ N
018° 22′ O
8
58° 03′ N
017° 30′ O
9
57° 55′ N
017° 30′ O
10
57° 45′ N
019° 15′ O
11
58° 11.15′ N
018° 57.51′ O
12
58° 11.57′ N
019° 11.97′ O
13
58° 27.75′ N
019° 11.65′ O
14
58° 39.09′ N
019° 14.28′ O
15
58° 38.11′ N
019° 01.29′ O
16
58° 53.14′ N
018° 43.54′ O
17
59° 00.29′ N
018° 01.31′ O
18
59° 08.01′ N
017° 49.31′ O
19
59° 08.75′ N
018° 01.47′ O
20
59° 15.16′ N
018° 01.56′ O
21
59° 24.17’ N
017° 31.22′ O
22
59° 21.77′ N
017° 15.36′ O
23
59° 26.91′ N
017° 01.66′ O
24
59° 42.69′ N
016° 45.96′ O
25
59° 20.97′ N
015° 44.75′ O
26
59° 21′ N
015° 40′ O
27
59° 26′ N
014° 30′ O
Logachev Mound:
Punto n.
Latitudine
Longitudine
1
55° 17′ N
016° 10′ O
2
55° 34′ N
015° 07′ O
3
55° 50′ N
015° 15′ O
4
55° 33′ N
016° 16′ O
5
55° 17′ N
016° 10′ O»;
g)
al punto 15 è aggiunto il punto seguente:
«15.10.
Qualora, nel corso delle operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all’interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l’attività di pesca e si sposta di almeno 2 miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.»;
h)
al punto 24, lettera a), le parole «tra il 15 agosto e il 15 novembre 2009» sono sostituite da «tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010».
Storico versioni
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