Art. 14

Riesame

In vigore dal 25 nov 2009
Riesame 1.   La Commissione valuta la necessità di riesaminare il presente regolamento, tenendo conto tra l’altro: a) dell’efficacia dell’etichetta in termini di sensibilizzazione degli utenti finali, specie laddove le disposizioni dell’, paragrafo 1, lettera b), siano efficaci quanto quelle dell’, paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista del contributo agli obiettivi del presente regolamento; b) la necessità di estendere il programma di etichettatura ai pneumatici ricostruiti; c) la necessità di introdurre nuovi parametri, quali il chilometraggio; d) le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite da fornitori e distributori di veicoli agli utenti finali. 2.   La Commissione presenta il risultato di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o marzo 2016 e, se del caso, sottopone loro delle proposte.
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