Art. 51

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 25 nov 2009
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   I seguenti atti sono abrogati: a) regolamento (CE) n. 761/2001; b) decisione 2001/681/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (13); c) decisione 2006/193/CE della Commissione, del 1o marzo 2006, recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). 2.   In deroga al paragrafo 1: a) gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano ad esercitare le loro attività. Gli Stati membri modificano le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi che attuano le procedure modificate siano completamente operativi entro l’11 gennaio 2011; b) le organizzazioni registrate in conformità del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano a figurare nel registro EMAS. Al momento della successiva verifica di un’organizzazione il verificatore ambientale controlla se questa è conforme ai nuovi requisiti introdotti dal presente regolamento. Se tale verifica è prevista prima dell’11 luglio 2010 la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti; c) i verificatori ambientali accreditati a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 possono continuare ad esercitare le loro attività nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. 3.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 761/2001 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
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