Art. 1
In vigore dal 20 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:
1)
l'articolo 78 è così modificato:
a)
dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali per le consegne confluite nella riserva nazionale in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a decorrere dal 30 novembre 2009 e conservate nella medesima riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo di dodici mesi.»;
b)
dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. La differenza tra l'importo del prelievo sulle eccedenze risultante dall'applicazione del paragrafo 1 bis e quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1, primo comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.»;
2)
all'articolo 79 è aggiunto il seguente comma:
«Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli articoli 80 e 83, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in applicazione dell'articolo 78, paragrafo 1 bis.1»;
3)
all'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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