Art. 1
In vigore dal 16 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
1)
all’articolo 5, la lettera d) è soppressa;
2)
all’articolo 19, la lettera c) è soppressa;
3)
l’articolo 19 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 19 bis
1. Gli articoli 308 bis e 308 ter e l’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti indicati nell’allegato VII bis di cui:
a)
al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (*1);
b)
al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (*2);
c)
all’allegato IV, elenco 4, dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana (*3);
d)
al protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (*4).
2. Le importazioni nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 non sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.
2 bis. Per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera d), l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica nel periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.
4. L’applicazione dell’aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell’origine in conformità:
a)
dell’allegato III dell’accordo con la Repubblica del Cile;
b)
del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele;
c)
del protocollo n. 1 dell’accordo con il Sudafrica (*5);
d)
del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.
(*1)
GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1."
(*2)
GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2."
(*3)
GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1."
(*4)
GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1."
(*5)
GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298.»;"
4)
l’allegato I.D è soppresso;
5)
all’allegato VII bis è aggiunto un punto 4, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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