Art. 1

In vigore dal 16 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato: 1) all’articolo 5, la lettera d) è soppressa; 2) all’articolo 19, la lettera c) è soppressa; 3) l’articolo 19 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 19 bis 1.   Gli articoli 308 bis e 308 ter e l’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti indicati nell’allegato VII bis di cui: a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (*1); b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (*2); c) all’allegato IV, elenco 4, dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana (*3); d) al protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (*4). 2.   Le importazioni nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 non sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione. 2 bis.   Per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera d), l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica nel periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010. 4.   L’applicazione dell’aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell’origine in conformità: a) dell’allegato III dell’accordo con la Repubblica del Cile; b) del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele; c) del protocollo n. 1 dell’accordo con il Sudafrica (*5); d) del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. (*1)   GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1." (*2)   GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2." (*3)   GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1." (*4)   GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1." (*5)   GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298.»;" 4) l’allegato I.D è soppresso; 5) all’allegato VII bis è aggiunto un punto 4, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
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