Art. 2
In vigore dal 16 nov 2009
Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima del 7 giugno 2010:
a)
dimetoato: succo di ciliegie, frumento immagazzinato, piselli con baccello congelati;
b)
etefon: conserve di ananas , succo di ananas, conserve di peperoni;
c)
fenarimol: succo di pomodori, conserve di pomodori, conserve di peperoni;
d)
metamidofos: succo di albicocche, conserve di albicocche e fagioli con baccello congelati;
e)
metomil/tiodicarb: uvetta e conserve di pesche;
f)
ossidemeton-metile: semi oleosi, cereali, latte in polvere, tè, vino, succhi, frutta e verdura conservata, congelata ed essiccata, noci;
g)
procimidone: semi oleosi, conserve di pesche, pomodori, succo d'arancia e uvetta;
h)
vinclozolin: succo di lamponi, succo di mele, gelatina di cotogne, succo di pere, conserve di albicocche, succo di albicocche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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