Art. 2
In vigore dal 13 nov 2009
I limiti quantitativi per il 2010 risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.
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