Art. 1

In vigore dal 10 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici»; 2) dopo la prima citazione sono inserite le seguenti basi giuridiche: «vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (*1), in particolare l’articolo 3 bis, vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*2), in particolare l’articolo 3 bis, (*1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33." (*2)   GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.»;" 3) è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui all’articolo 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e al più tardi dal 21 dicembre 2009, i modelli di formulari che figurano nell’allegato XIV del presente regolamento. (*3)   GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.»;" 4) l’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento; 5) l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento; 6) il testo dell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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