Art. 1
In vigore dal 10 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è modificato come segue:
1)
Il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici»;
2)
dopo la prima citazione sono inserite le seguenti basi giuridiche:
«vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (*1), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*2), in particolare l’articolo 3 bis,
(*1)
GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33."
(*2)
GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.»;"
3)
è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui all’articolo 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e al più tardi dal 21 dicembre 2009, i modelli di formulari che figurano nell’allegato XIV del presente regolamento.
(*3)
GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.»;"
4)
l’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;
5)
l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento;
6)
il testo dell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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