Art. 1

Equivalenza

In vigore dal 5 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato: 1) al capo II bis sono aggiunti i seguenti articoli 4 quinquies e 4 sexies: «Articolo 4 quinquies Equivalenza Lo zucchero o l’isoglucosio prodotti sotto quota possono essere utilizzati come un equivalente della produzione fuori quota. Quando la produzione sotto quota è utilizzata come un equivalente della produzione fuori quota, essa può essere esportata conformemente alle norme previste all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1). Questo meccanismo di equivalenza si applica anche qualora i produttori di zucchero o di isoglucosio sotto quota o fuori quota siano situati in Stati membri diversi. Articolo 4 sexies Anno di produzione Lo zucchero o l’isoglucosio esportati nell’ambito di titoli rilasciati entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 61, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere prodotti nel corso di una campagna di commercializzazione diversa da quella a cui si riferisce il titolo di esportazione. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;" 2) all’articolo 7 ter, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento. 4.   I richiedenti possono presentare una sola domanda alla settimana. Il quantitativo oggetto di ciascuna domanda di titolo di esportazione non deve superare 50 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l’isoglucosio.»; 3) l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 8 bis Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota In deroga alle disposizioni dell’articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono validi come segue: a) i titoli rilasciati tra il 1o ottobre 2009 e il 31 marzo 2010 sono validi fino al 30 settembre 2010; b) i titoli rilasciati a partire dal 1o aprile 2010 sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del quinto mese successivo.»
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