Art. 1
Equivalenza
In vigore dal 5 nov 2009
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:
1)
al capo II bis sono aggiunti i seguenti articoli 4 quinquies e 4 sexies:
«Articolo 4 quinquies
Equivalenza
Lo zucchero o l’isoglucosio prodotti sotto quota possono essere utilizzati come un equivalente della produzione fuori quota. Quando la produzione sotto quota è utilizzata come un equivalente della produzione fuori quota, essa può essere esportata conformemente alle norme previste all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1). Questo meccanismo di equivalenza si applica anche qualora i produttori di zucchero o di isoglucosio sotto quota o fuori quota siano situati in Stati membri diversi.
Articolo 4 sexies
Anno di produzione
Lo zucchero o l’isoglucosio esportati nell’ambito di titoli rilasciati entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 61, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere prodotti nel corso di una campagna di commercializzazione diversa da quella a cui si riferisce il titolo di esportazione.
(*1)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;"
2)
all’articolo 7 ter, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento.
4. I richiedenti possono presentare una sola domanda alla settimana. Il quantitativo oggetto di ciascuna domanda di titolo di esportazione non deve superare 50 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l’isoglucosio.»;
3)
l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 bis
Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota
In deroga alle disposizioni dell’articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono validi come segue:
a)
i titoli rilasciati tra il 1o ottobre 2009 e il 31 marzo 2010 sono validi fino al 30 settembre 2010;
b)
i titoli rilasciati a partire dal 1o aprile 2010 sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del quinto mese successivo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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