Art. 1
In vigore dal 5 nov 2009
All’articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione comunica mensilmente al comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli i prezzi medi dello zucchero bianco rilevati nel corso del terzo mese che precede la data della comunicazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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