Art. 1
In vigore dal 4 nov 2009
All’ del regolamento (CE) n. 274/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la campagna 2009/2010, che va dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .»
Storico versioni
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