Art. 2
In vigore dal 3 nov 2009
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
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