Art. 60
Quota individuale massima
In vigore dal 29 ott 2009
Quota individuale massima
1. Se lo Stato membro modifica la quota individuale massima di 120 000 kg il di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno civile considerato.
2. Ogni ulteriore modifica riguardante l’applicazione del paragrafo 1 è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno considerato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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