Art. 1

In vigore dal 29 ott 2009
Il regolamento (CE) n. 567/2009 è modificato come segue: 1) il terzo considerando è sostituito dal seguente: «(3) All’atto della domanda di registrazione è stata chiesta anche la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. È opportuno concedere tale protezione alla denominazione “Pierekaczewnik” in quanto, non essendovi stata opposizione, non è stato dimostrato che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi.»; 2) all’ è aggiunto il seguente comma: «Si applica la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.»; 3) nell’allegato è aggiunto il testo seguente: «L’uso del nome è riservato.»
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