Art. 1
In vigore dal 29 ott 2009
Il regolamento (CE) n. 567/2009 è modificato come segue:
1)
il terzo considerando è sostituito dal seguente:
«(3)
All’atto della domanda di registrazione è stata chiesta anche la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. È opportuno concedere tale protezione alla denominazione “Pierekaczewnik” in quanto, non essendovi stata opposizione, non è stato dimostrato che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi.»;
2)
all’ è aggiunto il seguente comma:
«Si applica la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.»;
3)
nell’allegato è aggiunto il testo seguente:
«L’uso del nome è riservato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:1026:oj#art-1