Art. 1

In vigore dal 29 ott 2009
Le indicazioni sulla salute contenute nell’allegato del presente regolamento non sono inserite nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Tuttavia, le indicazioni sulla salute figuranti nell’allegato del presente regolamento possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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