Art. 1

In vigore dal 26 ott 2009
1.   I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati. 2.   Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3).
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