Art. 1

In vigore dal 26 ott 2009
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: 1) all’articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso; 2) all’articolo 34 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei periodi fissati all’articolo 14, paragrafo 1.»; 3) l’articolo 35 bis è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati.»; b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il nome e l’indirizzo dei richiedenti, suddiviso per numero di contingente. Tale comunicazione avviene per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»; 4) l’articolo 39 è sostituito dal seguente: «Articolo 39 1.   Ai fini del controllo dei quantitativi del burro neozelandese, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingentale considerato. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di un dato anno contingentale, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali, per l’anno contingentale considerato, dei prodotti per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell’anno contingentale precedente. 3.   Le comunicazioni mensili sono effettuate entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.»; 5) l’allegato XIII è soppresso.
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