Art. 1

In vigore dal 23 ott 2009
L’articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 733/2008 è sostituito dal seguente: «Esso cessa di produrre effetti: 1) il 31 marzo 2020, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all’alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento; 2) al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se tale entrata in vigore ha luogo prima del 31 marzo 2020.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1048:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo