Art. 1
In vigore dal 23 ott 2009
L’articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 733/2008 è sostituito dal seguente:
«Esso cessa di produrre effetti:
1)
il 31 marzo 2020, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all’alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;
2)
al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se tale entrata in vigore ha luogo prima del 31 marzo 2020.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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