Art. 3

In vigore dal 21 ott 2009
Tuttavia, le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006 figuranti nell’allegato II del presente regolamento possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:983:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo