Art. 13
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante
In vigore dal 21 ott 2009
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante
1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:
a)
una descrizione dell’infrazione e la data e l’ora in cui è stata commessa;
b)
la categoria, il tipo e la gravità dell’infrazione; e
c)
le sanzioni imposte e le sanzioni eseguite.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento impongano sanzioni amministrative, in conformità dell’.
2. Fatte salve le azioni penali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre sanzioni al trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul loro territorio infrazioni del presente regolamento o della normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti su strada. Dette sanzioni sono imposte senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, fra l’altro, in una diffida o, in caso di un’infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l’infrazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.
Storico versioni
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