Art. 12

Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

In vigore dal 21 ott 2009
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento 1.   In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per perseguire l’infrazione, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale, che possono portare, fra l’altro, all’imposizione delle seguenti sanzioni amministrative: a) ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria; b) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria. Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale. 2.   In caso di infrazione grave consistente in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione impongono le opportune sanzioni, tra cui: a) sospensione del rilascio degli attestati di conducente; b) ritiro degli attestati di conducente; c) subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti; d) ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria; e) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria. Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sia stata eventualmente applicata. Qualora tali sanzioni non siano imposte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento motivano tale decisione. 4.   Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni imposte al trasportatore siano complessivamente proporzionate all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l’infrazione è stata accertata. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore possono inoltre, in applicazione del diritto interno, promuovere un’azione legale nei confronti del trasportatore dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.
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