Art. 55

Misure transitorie

In vigore dal 21 ott 2009
Misure transitorie Gli stabilimenti, gli impianti e gli utilizzatori riconosciuti o registrati in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 prima del 4 marzo 2011 si considerano riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento.
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Misure transitorie (Art. 55 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo