Art. 1

In vigore dal 15 ott 2009
L’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1418/2007 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 bis Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono elencate in allegato. Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l’articolo 18 di detto regolamento.»
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