Art. 1
In vigore dal 7 ott 2009
1. Le designazioni dei prodotti elencati all’allegato I, originari dei paesi terzi ivi indicati, possono essere utilizzate esclusivamente per i prodotti fabbricati conformemente alle leggi e ai regolamenti degli stessi paesi terzi.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano delle misure di protezione e di controllo previste, nel settore delle bevande spiritose, dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, alle condizioni stabilite nell’accordo con i paesi terzi interessati.
Storico versioni
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