Art. 1
In vigore dal 6 ott 2009
1. Il presente regolamento apre il contingente tariffario di cui all’allegato per l’importazione di prodotti del settore del pollame.
Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre («periodo contingentale d’importazione»).
2. Il contingente di cui all’allegato del presente regolamento è gestito conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
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