Art. 1

In vigore dal 6 ott 2009
1.   Il presente regolamento apre il contingente tariffario di cui all’allegato per l’importazione di prodotti del settore del pollame. Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre («periodo contingentale d’importazione»). 2.   Il contingente di cui all’allegato del presente regolamento è gestito conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:933:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo