Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 set 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «zucchero concessioni CXL», lo zucchero figurante nel calendario «CXL — Comunità europee» di cui all', primo comma, lettera a); b) «zucchero Balcani», i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 , originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Kosovo (16), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Croazia, importati nella Comunità in virtù degli atti di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a f); c) «zucchero di importazione eccezionale», i prodotti del settore dello zucchero di cui all', paragrafo 2, lettera a); d) «zucchero di importazione industriale», i prodotti del settore dello zucchero di cui all', paragrafo 2, lettera b); e) «peso tal quale», il peso dello zucchero come tale; f) «raffinazione», l'operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all'allegato III, parte II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa.
Storico versioni

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