Art. 2

In vigore dal 25 set 2009
1.   I massimali di bilancio per il 2009, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento. 2.   I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento. 3.   I massimali di bilancio per il 2009, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento. 4.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2009 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelle indicate nell'allegato IV del presente regolamento. 5.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel 2009 sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento. 6.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel 2009 sono quelli indicati nell'allegato VI del presente regolamento. 7.   I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 128, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VII del presente regolamento. 8.   I massimali di bilancio per il 2009, di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell'allegato VIII del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2009/889 — Testo vigente | Portale Normativo