Art. 1
In vigore dal 24 set 2009
1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 52/2009 e sulle importazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 52/2009 è istituito il dazio antidumping applicabile, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1174/2005, a tutte le altre società (codice supplementare TARIC A999) della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1174/2005, a tutte le altre società della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal23 gennaio 2009 sulle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009.
4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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