Art. 1

In vigore dal 24 set 2009
1.   È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 52/2009 e sulle importazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 52/2009 è istituito il dazio antidumping applicabile, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1174/2005, a tutte le altre società (codice supplementare TARIC A999) della Repubblica popolare cinese. 2.   Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1174/2005, a tutte le altre società della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal23 gennaio 2009 sulle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009. 3.   Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009. 4.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:913:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo