Art. 1
Erogazione delle prestazioni
In vigore dal 16 set 2009
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:
1)
dopo il considerando 17 è inserito il considerando seguente:
«(17 bis)
Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile per una persona ai sensi del titolo II del presente regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario.»;
2)
dopo il considerando 18 è inserito il considerando seguente:
«(18 bis)
Il principio dell’unicità della legislazione applicabile è di grande importanza e dovrebbe essere rafforzato. Ciò non dovrebbe significare tuttavia che il semplice fatto di accordare una prestazione, ai sensi del presente regolamento, derivante dal versamento dei contributi assicurativi o dalla copertura assicurativa del beneficiario, renda applicabile alla persona in questione la legislazione dello Stato membro la cui istituzione ha accordato la prestazione.»;
3)
all’ è inserito il punto seguente:
«(v bis)
per “prestazioni in natura” s’intendono:
i)
ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata;
ii)
ai sensi del titolo III, capitolo 2 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati membri.»;
4)
all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il presente regolamento non si applica:
a)
all’assistenza sociale e medica; o
b)
alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell’esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.»;
5)
all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un’attività subordinata o autonoma, l’articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un’attività subordinata o autonoma.»;
6)
all’articolo 15, i termini «agenti ausiliari» sono sostituiti da «agenti contrattuali»;
7)
all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato membro competente.
Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell’allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall’articolo 19, paragrafo 1.»;
8)
all’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il lavoratore frontaliero dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell’ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un’attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. “Prosecuzione di cure” significa prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l’intera durata.
Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari dell’ex lavoratore frontaliero, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell’elenco dell’allegato III.»;
9)
all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis del presente articolo, l’articolo 17, l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali.»;
10)
all’articolo 36 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. L’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall’istituzione competente ad un lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ammesso a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono essergli praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso e della prognosi della sua malattia.»;
11)
all’articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l’interessato sia assicurato al momento dell’avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell’avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest’ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all’articolo 57.»;
12)
all’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione calcolata pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l’istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:
i)
tali situazioni siano definite nell’allegato VIII, parte 1;
ii)
non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2; e
iii)
l’articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in circostanze specifiche.»;
13)
all’articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell’allegato VIII, parte 2. In tali casi l’interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato.»;
14)
all’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), l’espressione «se del caso» è inserita prima di «secondo le procedure di cui all’allegato XI»;
15)
all’articolo 56, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
qualora la lettera c), non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l’istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l’importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.»;
16)
all’articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell’allegato VIII.»;
17)
all’articolo 62, paragrafo 3, i termini «lavoratori frontalieri» sono sostituiti da «persone disoccupate»;
18)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 68 bis
Erogazione delle prestazioni
Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l’istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell’istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell’istituzione o organismo designato a tal fine dall’autorità competente del loro Stato membro di residenza.»;
19)
l’articolo 87 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.»;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«10 bis. I punti dell’allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento;
10 ter. L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014 sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione contiene una valutazione d’impatto dell'importanza, della frequenza, delle dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato III. Essa contiene altresì le possibili conseguenze dell’abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10 bis. Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione di una proposta di riesame dell’elenco, in linea di principio al fine di abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non fornisca motivi impellenti per non farlo.»;
20)
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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