Art. 3
Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti
In vigore dal 16 set 2009
Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti
1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri fino a 50 000 EUR sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento agli utilizzatori di servizi di pagamento per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.
2. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.
Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell’ambito del comitato dei pagamenti istituito in conformità dell’articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza delle linee guida relative ai pagamenti nazionali corrispondenti.
3. Quando uno Stato membro ha notificato la sua decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale in conformità dell’, un pagamento nazionale denominato nella valuta di tale Stato membro può essere considerato corrispondente a un pagamento transfrontaliero denominato in euro.
4. Il presente regolamento non si applica alle commissioni di conversione valutaria.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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