Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 set 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«pagamento transfrontaliero», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
2)
«pagamento nazionale», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;
3)
«pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
4)
«beneficiario», una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
5)
«prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui all’, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 26 di tale direttiva, esclusi gli enti di cui all’ della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (6), che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;
6)
«utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
7)
«operazione di pagamento», l’atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
8)
«ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
9)
«commissione», una commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all’utilizzatore di servizi di pagamento e direttamente o indirettamente connessa a un’operazione di pagamento;
10)
«fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (7);
11)
«consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
12)
«microimpresa», un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’ e all’, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (8);
13)
«commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;
14)
«addebito diretto», un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
15)
«sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di addebito diretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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